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Statuto
TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituito fra i componenti, un consorzio con attività esterna, denominato   Consorzio “Dimaro Folgarida Vacanze"

ARTICOLO 2 – SEDE LEGALE 
Il consorzio ha sede in Dimaro, Piazza Serra 10. L'Assemblea dei soci, nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero. 

ARTICOLO 3 – DURATA  
La durata del consorzio è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2015. La durata potrà essere prorogata su deliberazione dell’Assemblea dei consorziati da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati stessi, così come potrà esserne anticipato lo scioglimento con le stesse modalità e maggioranze.  

ARTICOLO 4 - FINALITA’  
Il Consorzio opera con le caratteristiche della mutualità, senza fini di speculazione privata o fini di lucro e si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei soci costituendo per essi una struttura tecnica – giuridica ed economica per lo svolgimento, in forma di impresa di determinati servizi a favore degli stessi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate. Tutte le spese devono essere coperte dai contributi degli stessi associati o da altri contributi.  

ARTICOLO 5 – SCOPO 
Il Consorzio ha lo scopo di svolgere attività di progettazione, realizzazione e gestione di servizi volti a migliorare la vendita dei prodotti offerti dagli associati. In particolare, il Consorzio garantisce agli associati l’assistenza e la consulenza nella gestione dei servizi di animazione del territorio con lo scopo di migliorare l’ospitalità dei turisti. Per questo sarà compito del Consorzio sviluppare e promuovere azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, l’approntamento di cataloghi, la realizzazione di pubblicazioni, la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo per far conoscere i prodotti dei consorziati. Provvede allo sviluppo di adeguate azioni per la divulgazione e la crescita professionale degli associati e dei loro dipendenti, realizzando anche alla gestione diretta di servizi delegati al Consorzio da parte degli associati nel perseguire tale scopo potrà:
a)Valorizzare e promuovere le aziende e le attività dei consorziati , promuovere il potenziamento delle strutture dei servizi, nonché  delle infrastrutture complementari dei consorziati e della località ;
b)rappresentare le imprese associate nelle trattative  o nella conclusione di accordi, esorbitanti le capacità produttive o commerciali del singolo associato e di interesse comune;
c) promuovere incontri con clienti, fornitori, Enti ed Associazioni di categoria interessati, per la definizione di norme comuni di fornitura e la discussione e la risoluzione di problemi comuni;
d) la creazione di un marchio di qualità per i consorziati;
e) la creazione di una rete distributiva anche mediante l’approntamento di cataloghi od opuscoli comuni o predisporre qualsiasi altro mezzo promozionale, ritenuto idoneo alla divulgazione delle opportunità e l’immissione nel mercato dei prodotti turistici offerti dai consorziati;
f)svolgere programmi di ricerca, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali, effettuare prestazioni di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate;
g) promuovere all’estero attività, prodotti e servizi anche attraverso la realizzazione di sedi logistiche;
h) organizzare eventi, manifestazioni e fiere;
i)partecipare a gare ed appalti nei mercati nazionali ed esteri;
l) prestare consulenza di marketing (con vettori, catene alberghiere ecc.);
m) fornire direttamente e/o indirettamente certi di elaborazione e servizi telematici (creazione e gestione ed utilizzo di reti);
n ) promuovere attività anche di carattere pubblicitario (accesso ed utilizzo di canali e di spazi sulla carta stampata), pubbliche relazioni;
o) organizzare e/o gestire corsi di formazione professionale per titolari, direttori e impiegati dei consorziati;
p) studiare e far realizzare, procedure operative, anche elettroniche, di gestione e controllo delle varie attività svolte dagli operatori turistici o da aziende ad essi collegati;
q)fornire assistenza e consulenza direttamente o indirettamente per l’ottimizzazione, lo sviluppo e l’aumento di redditività e di potenzialità delle attività gestionali, economiche, finanziarie e commerciali delle aziende associate operanti nel settore del turismo o in altri settori a quest’ultimo connessi o collegati;
r)realizzare e/o far realizzare ricerche di mercato e statistiche ed eventuali altri servizi a favore dei consorziati ritenuti comunque idonei ed utili per il raggiungimento degli scopi;
s)promuovere l'adesione delle imprese sotto qualsiasi forma costituite, che intendono adeguarsi alle finalità del presente consorzio;
t) predisporre idonei strumenti onde consentire efficaci e solleciti scambi di informazione tra i consorziati sulla situazione generale e particolare del mercato;
u) creare o gestire servizi comuni nei settori di interesse e competenza anche indiretta delle imprese consorziate; v) stipulare convenzioni con società, Enti, Associazioni a beneficio delle imprese associate;
z)  svolgere tutte le attività che siano strettamente connesse a quelle precedentemente elencate che siano necessarie e/o utili alla realizzazione dagli scopi predetti, avente per oggetto il perseguimento di tale finalità.
Il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa, fra l'altro, la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, Ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione. Il Consorzio potrà inoltre, esercitare qualsiasi attività, effettuare qualsiasi operazione e compiere ogni altro atto ritenuto dall'Organo Amministrativo necessario e/o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle riportate dall'art. 2 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375. 

TITOLO II  
CONSORZIATI – FONDO CONSORTILE - CONTRIBUTI
  

ARTICOLO  6  
Possono essere soci persone fisiche o giuridiche, organizzati in imprese, rappresentanti le seguenti categorie: gli albergatori, le scuole di sci, impianti di risalita, pubblici esercizi,  agenzie immobiliari turistiche, operatori commerciali , artigiani , liberi professionisti ed imprese   varie che comunque possano giustificare la loro attività principale nell’offerta turistico-commerciale-artigianale nel territorio del comune di Dimaro e comuni limitrofi. L'ammissione di un nuovo consorziato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione , su domanda dell'azienda interessata. Le aziende che si trovano nelle condizioni precisate al precedente articolo che intendono essere ammesse nel Consorzio devono farne domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:
a) Ragione sociale;
b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
c) certificato C.C.I.A.A. (nel caso sia prevista a norma di legge l'iscrizione);
d) copia della competente Autorizzazione ad esercitare l'attività;
e) certificato del Registro delle Imprese, attestante la legale rappresentanza, il libero godimento dei diritti civili e che l'azienda non è sottoposta a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
f)impegno irrevocabile a sottoscrivere i regolamenti interni, osservare le disposizioni contenute nei predetti regolamenti e nello Statuto, sottostare alle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, versare le quote previste;
g) ogni eventuale altro documento, in aggiunta ai precedenti, espressamente richiesto dal Consiglio di Amministrazione e/o indicato nei Regolamenti vigenti al momento della presentazione della domanda di ammissione. Se la richiesta proviene da Azienda avente personalità giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'Organo competente e dell'Atto Costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno al Consorzio.  

ARTICOLO 7 – ESCLUSIONE

Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio per:
a) assoggettamento a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta dell’impresa; b) mora nel versamento dei contributi o dei concorsi spese o mancata presentazione delle garanzie richieste per l’adempimento delle obbligazioni assunte;
c) inadempimento reiterato delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Consorzio;
d) inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto consortile;
e) comportamento ritenuto oggettivamente incompatibile con lo spirito dell’iniziativa consortile e con le sue finalità; Le procedure per l’eventuale esclusione saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione nei regolamenti.  

ARTICOLO 8 – RECESSO  
Oltre che nei casi previsti dalla legge dall'art. 2437 C.C., può recedere il consorziato che:
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili. Il Consorziato che intende recedere dal Consorzio deve inviare raccomandata scritta con ricevuta di ritorno, al Consiglio di Amministrazione almeno 90 giorni prima della chiusura di ogni esercizio. Se il recesso non viene comunicato entro predetto termine, il recesso sarà valido a tutti gli effetti, solamente a decorrere dalla chiusura del successivo esercizio. Spetta comunque insindacabilmente al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio. Al recesso consegue la rifusione delle spese conseguenti ad impegni già deliberati, l'accrescimento della quota di partecipazione delle altre proporzionalmente alla quota della receduta, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. (L’esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio a mezzo lettera raccomandata a.r. In caso di recesso al socio non spetta il rimborso delle quote sottoscritte. E’ comunque fatto salvo il diritto della società al risarcimento dei danni eventualmente subiti). In caso di morte di un socio gli eredi che ne proseguano l’attività possono subentrare al defunto nel rapporto consortile delegando uno di essi quale rappresentante. Tale diritto dovrà essere esercitato a pena di decadenza entro tre mesi dalla data del decesso mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione.  

ARTICOLO 9 – FONDO CONSORTILE  
Il fondo consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da tutte le consorziate in sede di atto costitutivo o all'atto di ammissione e dai contributi ad esso eventualmente devoluti da chiunque. La quota di sottoscrizione è fissata in Euro 200,00  (duecento/00) per ogni consorziato che aderisca in sede di atto costitutivo. I consorziati ammessi successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere la quota che verrà determinata, con apposita deliberazione, del Consiglio di Amministrazione che accoglierà la loro domanda di ammissione. Il fondo potrà essere accresciuto in ogni momento con deliberazione del consiglio di amministrazione che, fatto salvo quanto eventualmente disposto in materia dal C.C., stabilirà le modalità e i termini per i relativi versamenti.  

TITOLO III  
ORGANI DEL CONSORZIO
  

ARTICOLO 10 – ORGANI  
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente.  

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA  
L'assemblea del consorzio è composta da tutti i soci consorziati. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L’avviso di convocazione deve essere spedito ai consorziati per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima dell’adunanza e deve contenere:
- la data, l’ora e il luogo dell’assemblea;
- le materie da trattare all’ordine del giorno;
- la data, l’ora e il luogo per l’eventuale seconda convocazione.  
L’assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno il settanta percento (70%) dei consorziati e sarà ritenuta valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei consorziati. Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) deliberare sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
b) approvare i bilanci;
Spetta all’Assemblea straordinaria: deliberare sullo scioglimento del consorzio stabilendone le norme di liquidazione e su ciò che per legge le è riservato;
L'assemblea delibera a maggioranza del cinquantuno percento (51%) dei soci presenti salvo nel caso di modifiche di statuto per cui è richiesto il settantacinque percento (75%) dei soci presenti.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di nove (9) membri anche non consorziati. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere fatta:  
- per un membro da un rappresentante dell’Amministrazione del Comune di Dimaro;  
- per un membro da un rappresentante degli albergatori e pubblici esercizi del comune di Dimaro (esclusa la località di Folgarida);  
- per un membro da un rappresentante dei commercianti, artigiani, liberi professionisti e imprese varie, ecc. della località di Dimaro;  
- per due membri da due rappresentanti degli albergatori della località di Folgarida;  
- per un membro da un rappresentante dei commercianti, pubblici esercizi, artigiani, liberi professionisti e imprese varie, ecc della località di Folgarida; 
-  per un membro da un rappresentante degli albergatori, commercianti, pubblici esercizi, artigiani, liberi professionisti e imprese varie, ecc. del Comune di Monclassico;  
-  per un membro da un rappresentante della società Funivie Folgarida Marilleva Spa;  
-  per un membro da un rappresentante della Scuola Italiana Sci Folgarida Dimaro.   Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente.   Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con la presenza del Presidente ed almeno quattro componenti, nonché con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.   I Consiglieri non hanno diritto a retribuzione, salvo non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi "gettoni di presenza". Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con convocazione fatta dal Presidente a mezzo fax, con obbligo di conferma da parte del ricevente, oppure tramite raccomandata sei giorni liberi prima della data stabilita. Il Consiglio di Amministrazione si raduna quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta uno solo dei suoi componenti, in questo caso il motivo della convocazione deve essere preventivamente dichiarato ed esplicitato. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo consortile nell'ambito del presente statuto. Può delegare al Presidente ovvero ad uno o più Consiglieri parte dei suoi poteri; nonchè deliberare la costituzione di un Comitato Esecutivo al quale affidare particolari incarichi. Il Consiglio di Amministrazione può altresì avvalersi per l'espletamento del proprio oggetto sociale di professionisti o consulenti espressamente incaricati stabilendo e definendo compensi anche sotto forma percentualistica. I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.  

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE  
Al Presidente sono attribuite la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio. In caso di suo impedimento, le sue funzioni e i suoi poteri di rappresentanza sono attribuiti al Vice Presidente. Il Presidente, pertanto, con l’apposizione della sua firma, rende esecutivi tutti gli atti posti in essere dal Consorzio verso i terzi e impegna il Consorzio stesso per le obbligazioni assunte.    

ARTICOLO 14 – SOSTENITORI  
Gli Enti e gli Organismi pubblici e privati, le Associazioni, gli Istituti di Credito e chiunque intenda sostenere per motivi leciti l'attività del consorzio affinchè lo stesso consegua gli scopi consortili, vengono iscritti a seguito di loro espressa richiesta e comunque previa tassativa delibera del Consiglio di amministrazione, in un apposito "Albo dei sostenitori" tenuto dal consorzio. I predetti "sostenitori" verseranno contributi annui od "una tantum" su proposta del Consiglio di Amministrazione; potranno eventualmente usufruire dei servizi del consorzio, nominare un rappresentante che, con delibera dell’assemblea prensa all’unanimità, potrà entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione, partecipare alle assemblee senza però avere diritto di voto.      

TITOLO IV  
ESERCIZIO SOCIALE – SCIOGLIMENTO - RENDICONTO
  

 

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio  di ogni anno e si chiudono il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2615 bis del Codice Civile.  

ARTICOLO 16 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE  
Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del Codice Civile. In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche fra i soci, stabilendone i relativi poteri. Eventuali avanzi di liquidazione saranno destinati come previsto dalle norme di legge.      

ARTICOLO 17 – REGOLAMENTI INTERNI PER IL FUNZIONAMENTO  
Per il miglior funzionamento del consorzio nonchè per una disciplina dei rapporti fra i consorziati, sia nei confronti del consorzio che fra di loro, il Consiglio di Amministrazione redigerà uno o più regolamenti interni che dovranno essere approvati dall'assemblea. Predetti regolamenti costituiranno parte integrante dello statuto e vincoleranno tutti i consorziati. 

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA ARBITRALE E COMPROMISSORIA  
Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi dalle parti interessate uno per ciascuna ed il terzo, quale rappresentante del Collegio Arbitrale, sarà nominato dai due arbitri prenominati dalle parti, in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento. Nel caso che le parti interessate siano più di due, i tre arbitri saranno scelti su accordo di tutte le parti, in caso di mancato accordo, l’arbitro o gli arbitri mancanti saranno nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato di Trento che designerà anche il Presidente del Collegio Arbitrale. Il Collegio che giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma salvo il diritto di contraddittorio dovrà esperire obbligatoriamente un preventivo tentativo di conciliazione. Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro novanta giorni. I consorziati si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un'obbligazione da essi assunta.  

ARTICOLO 19 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE  
Per tutto quanto non espresso nell’atto costitutivo e nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge che regolano i Consorzi.  



 
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